Il soggetto definito “sovraindebitato” è colui che si trova in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e ciò determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierne regolarmente.
La Legge 3/2012, meglio conosciuta come legge “Salva Suicidi“, permette a tale soggetto (non fallibile o consumatore) di trovare un accordo di ristrutturazione dei debiti con i propri creditori e di procedere alla loro soddisfazione attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
Tre sono le strade percorribili dal sovraindebitato:
Il piano del consumatore, che, per l’appunto, può essere presentato dai consumatori. Si tratta di una proposta fatta dal debitore, di pagamento rateizzato dei propri debiti o di cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti.
L’accordo del debitore, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Ha caratteristiche simili al piano del consumatore, con l’unica, grande differenza, di richiedere che l’accordo sia accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice.
La liquidazione del patrimonio del debitore. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti.
Per accedere alla procedura di cui alla Legge 3/2012 si deve presentare in Tribunale o agli organismi di Composizione della Crisi, ove già costituiti sul territorio nazionale, un’istanza corredata dalla documentazione necessaria.
Analisi fattibilità per l’ammissione alla procedura di cui alla Legge 3/2012 € 292,00 (comprensivo di oneri di legge).
N.B. I soggetti che presentano istanza devono essere consumatori che non si sono indebitati volontariamente ed essere soggetti fallibili.
(la pratica verrà lavorata a pagamento avvenuto entro tre giorni dalla ricezione completa di tutti i documenti)